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Ricorsi attivi

Recupero RPD (Docenti) e CIA (ATA)
Il Ministero riconosce RPD e CIA a TUTTO il PERSONALE dal 01/09/2022

La Retribuzione Professionale Docenti / Compenso Individuale Accessorio deve essere corrisposta/o anche per il personale con supplenze brevi e saltuarie, ed i contratti cosiddetti “COVID” così ha deciso la Corte di Cassazione: “condanna il Ministero del1’Istruzione, evidenziando la violazione della Direttiva Comunitaria 1999/70/Cee e segnalando la perpetrata discriminazione nei confronti del personale precario con contratti inferiori all’annualità.”

L’importo non corrisposto è di circa 140 euro lordi (RPD) / 70 Euro lordi (CIA) per ogni mese di servizio, importo negato dal Ministero dell’Istruzione ai docenti ed ATA che hanno stipulato, nel corso degli anni, contratti di lavoro per supplenze brevi e saltuarie in sostituzione di personale assente.

I precari della scuola potranno agire davanti al Tribunale del lavoro al fine di ottenere il pagamento della Retribuzione Professionale Docente / Compenso Individuale Accessorio mai corrisposta/o e prevista/o dal CCNL delle supplenze svolte negli ultimi 5 anni.
Si ricorda che la valutazione dei requisiti del ricorso è totalmente GRATUITA per TUTTI. Per appuntamento Pasquale Raimondo 393.9868192 via email a prato@uilscuola.it

RICORSO MANCATA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO MILITARE (O SERVIZIO CIVILE) PERSONALE ATA
Il servizio di leva militare obbligatorio o servizio ad esso equiparato, prestato non in costanza di nomina, non è valutato per intero dal Ministero dell’Istruzione ai fini del calcolo del punteggio utile nelle graduatorie del personale Ata di III fascia.

Infatti, i ricorrenti che hanno prestato servizio militare obbligatorio, ovvero servizi ad esso equiparati, hanno diritto all’attribuzione di un punteggio maggiore fino a 6 punti (pari ad un anno di servizio!!).

Il ricorso, ha come obiettivo principale quello di accertare e dichiarare l’illegittimità della condotta del ministero nella parte in cui esclude il riconoscimento di tale punteggio.
La Corte di Cassazione ha emesso l’Ordinanza con la quale ha precisato che “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile
(ad esso equiparato: art. 6 L. 230/1998 e, poi, art. 2103 d. lgs. 66/2010) sono sempre utilmente valutabili ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7, d. lgs. 297/1994) sia dell’accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 d.p.r. 237/1964, quale introdotto dall’art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.)”.

In una precedente pronuncia anche il Consiglio di Stato aveva stabilito, ai fini dell’attribuzione del punteggio, la piena “valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio”.

Si segnala anche la recente sentenza del Tribunale di Ravenna che ha accolto il ricorso presentato da un nostro iscritto UILSCUOLA Rua con il patrocinio del nostro Ufficio Legale Nazionale.

Con il presente ricorso verrà impugnata, presso il Tribunale del Lavoro di Prato, l’erronea attribuzione del punteggio nelle graduatorie A.T.A. di III fascia per il servizio prestato non in costanza di nomina, al fine di ottenere la rideterminazione di tale punteggio con l’assegnazione di 6 punti per singolo anno o 0,50 punti per ogni mese o singola frazione superiore a giorni 15. ASSIMILATO).
Per gli iscritti UILScuola il ricorso è
GRATUITO
L’iscritto verrà chiamato a sostenere solo i costi del contributo unificato da versare al Tribunale di € 259,00 qualora non goda della esenzione in base al reddito (nel caso in cui il reddito familiare per l’anno 2021 non abbia superato l’importo di € 35.240,04)
I requisiti per aderire al ricorso sono:
1) aver prestato il servizio militare non in costanza di nomina;
2) il servizio militare deve essere stato prestato in una data successiva al conseguimento del titolo di accesso per l’inserimento nella graduatoria A.T.A. (ad es. per il profilo di Assistente amministrativo: il servizio militare deve essere stato prestato dopo aver conseguito il diploma).
PER INFORMAZIONI SU DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE contattare a mezzo mail prato@uilscuola.it con oggetto: “RICORSO CORRETTA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO SERVIZIO MILITARE/ SERVIZIO CIVILE “ oppure contattando i seguenti recapiti telefonici: Pasquale 3939868192

RICORSO PERSONALE DOCENTE PRECARIO: “ CARTA DEL DOCENTE”
Per il Consiglio di Stato il bonus docenti va riconosciuto anche al personale precario.

Secondo il Consiglio di Stato il diritto-dovere di formazione professionale e l’aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un’aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere che l’erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell’insegnamento.

Da quanto detto si evince che nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all’art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Del resto, è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che “la “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria”. Queste le motivazioni in estrema sintesi della sentenza del Consiglio di Stato ora tutti i precari potranno agire per ottenere il riconoscimento della Carta docente attraverso una specifica ed autonoma azione.
Al ricorso possono partecipare tutti i docenti e che negli ultimi 5 anni hanno sottoscritto contratti a tempo determinato. L’adesione al ricorso è totalmente gratuita per gli iscritti UILSCUOLA.

I documenti necessari per procedere con il ricorso:
1) Copia di un documento di riconoscimento;
2) Copia contratti di lavoro a tempo determinato + 1 busta paga per anno;
3) Documentazione da compilare in sede;
4) Dichiarazione di esenzione per il pagamento del contributo unificato N.B. in caso si superi il reddito di euro 35.240,04 la dichiarazione dovrà essere sbarrata e non compilata, dovrà esser corrisposta marca da bollo calcolata in base all’importo oggetto di ricorso. (documento da compilare in sede)

Prenotazioni da effettuare a mezzo mail (prato@uilscuola.it) con oggetto: RICORSO “CARTA DEL DOCENTE” oppure contattando il seguente recapito telefonico: Pasquale 393 9868192

RICORSO PER LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

In relazione al riconoscimento degli anni pre-ruolo l’attuale normativa riconosce solo i primi 4 anni mentre limita il calcolo per i restanti anni per 2/3 ai fini giuridici e 1/3 ai fini economici oltre a non riconoscere i vecchi gradoni stipendiali ante 2011. In aggiunta non si riconoscono i servizi nelle paritarie e non si riconosce la corretta anzianità di servizio poiché si effettua il calcolo della temporizzazione nei passaggi di ruolo tra infanzia/primaria e secondaria di primo/secondo grado. Si evita una sensibile perdita ai fini della progressione economica della carriera con effetti anche sulla successiva determinazione dell’assegno pensionistico.

Il ricorso è volto al riconoscimento in maniera integrale degli anni preruolo, e della anzianità effettiva per passaggio di ruolo.

Pertanto, possono aderire al presente ricorso esclusivamente

Personale docente e ATA di ruolo con più 4 anni di servizio pre-ruolo

RICORSO recupero anno 2013

Negli anni pregressi gli stipendi del personale della scuola sono stati oggetto di numerosi interventi che ne hanno determinato una forte contrazione, dal blocco degli scatti stipendiali al mancato rinnovo contrattuale durato un decennio, fatta eccezione per il contratto 2016-2018. Tra i provvedimenti che hanno colpito gli stipendi del personale della scuola ad oggi permane ancora il blocco dell’anno 2013 ai fini della progressione di carriera, una disposizione che risale ad un intervento legislativo di più di un decennio fa. La Federazione Uil Scuola-Rua in tutti questi anni ha sempre rivendicato il ripristino della validità del 2013, ma i diversi Governi che si sono succeduti hanno sempre respinto questa richiesta rifiutandosi di stanziare le risorse necessarie. Ancora una volta la Federazione Uil Scuola-Rua si schiera al fianco dei lavoratori al fine di valutare le azioni politiche, e anche giudiziarie qualora dovesse essere necessario, per tutelare il diritto dei docenti a veder riconosciuta la progressione di carriera relativa all’anno 2013. Il D.P.R. 4/9/2013 n. 122, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25/10/2013 – serie generale n. 251; l’art. 1, comma 1, lett. b), ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2013 dell’art. 9, comma 23, D.L. 78/2010, relativo al blocco degli automatismi stipendiali per il personale del Comparto, determinando la proroga di un anno delle classi e degli scatti con decorrenza dal 2 gennaio 2013 in poi, spostando di fatto in avanti di un anno la progressione stipendiale e la fascia di anzianità. Il blocco stipendiale in oggetto è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 178/2015 con una sentenza di illegittimità costituzionale sopravvenuta. La Corte costituzionale, infatti, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, rimuovendo dal nostro ordinamento il “blocco” della contrattazione collettiva nel settore del pubblico impiego. A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza 178/2015, non risulta che per il comparto della scuola, dell’università, della ricerca, dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica siano state avviate da parte delle competenti pubbliche amministrazioni le procedure di contrattazione collettiva, né gli atti alle stesse prodromi che relativamente al blocco per l’anno 2013, mentre sono stati rimossi gli effetti derivati dal blocco per gli anni 2011 e 2012. Al momento, dunque, i dipendenti della scuola hanno un ritardo di un anno nel raggiungimento della posizione stipendiale successiva a quella in godimento. Questo ritardo li penalizza in modo grave per la mancata maggiore retribuzione e in modo ancora più grave il personale che richiede il trattamento pensionistico o deve essere collocato in quiescenza, in quanto manca il tempo per recuperare il ritardo e si determinano effetti perversi sulla quantificazione dell’indennità di buonuscita (interamente calcolata in base all’ultima retribuzione) e sull’importo della pensione, che dipende in varia misura dall’ultima retribuzione in godimento. In capo agli stessi si produce un danno permanente che si concreta nella irrilevanza del servizio svolto nell’anno 2013 con conseguente perdita del relativo incremento stipendiale al quale avrebbero avuto diritto mediante il ritardato passaggio alla fascia stipendiale successiva: ritardo che comporta un danno permanente nella progressione economica della carriera. Per questi motivi rivendichiamo per il comparto scuola lo stanziamento di apposite risorse aggiuntive per il contratto nazionale di lavoro per recuperare le perdite stipendiali di questi anni, per valorizzare pienamente le retribuzioni e l’impegno professionale di insegnanti e personale ATA che con il loro lavoro garantiscono la qualità del sistema scolastico nazionale. Ove ciò non si realizzasse in via contrattuale riterremo necessario il rinvio ad una specifica azione giudiziaria, che sul solco tracciato dalla Corte Costituzionale, possa ripristinare il giusto diritto al riconoscimento della progressione economica per l’anno 2013. Per tale ragione abbiamo predisposto anche una istanza/diffida che ogni lavoratore della scuola dovrà presentare al proprio dirigente scolastico come prima atto di richiesta e costituzione in mora del Ministero. La diffida allegata, potrà essere inviata via Pec –– al proprio dirigente scolastico, o più semplicemente consegnata a mano al protocollo della scuola avendo cura di conservarne una copia.
L’adesione al ricorso è totalmente gratuita per gli iscritti UILSCUOLA.

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