Mobilità 2025, ecco chi può presentare domanda [piattaforma online]
In attesa dell’ordinanza ministeriale in cui saranno indicate le date per la presentazione delle domande, abbiamo aggiornato la piattaforma dedicata alla Mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2025/26, alla luce delle novità in introdotte dal nuovo CCNI 2025/28 sulla mobilità.
È suddivisa in aree tematiche ed è organizzata come una banca dati, in continuo aggiornamento, a disposizione di docenti, Ata e addetti ai lavori. All’interno sono presenti molti materiali: tra questi, schede tecniche, la guida al nuovo contratto, le nostre FAQ sui dubbi più frequenti e le autodichiarazione da compilare e allegare alla domanda.
Con questo strumento, accessibile a tutti, offriamo un aggiornamento puntuale su quello che è un tema cruciale per tutto il personale della scuola, che coinvolge ogni anno migliaia di persone
Per accedere, vi basterà cliccare QUI o inquadrare il Qr Code presente qui sotto.
Scarica in anteprima la scheda di sintesi sui vincoli e le deroghe per i docenti.
Mobilità 2025-28 – PERSONALE DOCENTE Confermati i vincoli triennali: – per tutti i docenti assunti a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo a partire dall’a.s. 2023/24. – per tutti i docenti che ottengono la mobilità su scelta puntuale di scuola (indipendentemente dall’anno di assunzione).
Non rientrano nei vincoli: 1) genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1 ° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età; 2) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (disabilità personale e assistenza al familiare disabile) 3) coloro che fruiscono del congedo biennale per assistenza al familiare disabile secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 42 comma 5 del D.L.gs. 151/01; 4) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118 5) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.
Per fruire della deroga è obbligatorio indicare nella domanda come prima preferenzal’intero comune o distretto sub comunale (anche preceduto dalle singole scuole) di assistenza/ricongiungimento. In caso di disabilità personale (art. 21 o 33 c. 6 L. 104/92) è obbligatorio indicare il comune o distretto sub comunale di residenza.
Non rientrano altresì nei vincoli: – i docenti che risultano in soprannumero o in esubero; – esclusivamente per i docenti che rientrano nel vincolo triennale per scelta puntuale di scuola: se beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, comma 1, di cui ai punti I, III, IV, VI, VII e VIII nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
Docenti di sostegno – il docente titolare sul sostegno di I grado, che è anche in possesso della specializzazione sul sostegno di II grado, ma è privo di abilitazione per una classe di concorso di II grado, può chiedere passaggio di ruolo sul sostegno per il II grado. E viceversa. Resta confermato che, terminato il quinquennio, per poter poi chiedere trasferimento da posto di sostegno alla classe di concorso è comunque obbligatorio essere abilitati per la classe di concorso richiesta. – Ai fini del quinquennio su posto di sostegno si contano anche: – l’anno scolastico in cui il docente, per espressa previsione di legge, ha svolto il periodo di formazione e prova con contratto a tempo determinato su posto di sostegno; – l’anno di servizio a tempo determinato ai sensi dell’art. 47 del CCNL 2019/21 solo se prestato su posto di sostegno.
Non rientrano altresì nei vincoli: – i docenti che risultano in soprannumero o in esubero; – esclusivamente per i docenti che rientrano nel vincolo triennale per scelta puntuale di scuola: se beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, comma 1, di cui ai punti I, III, IV, VI, VII e VIII nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
Docenti di sostegno – il docente titolare sul sostegno di I grado, che è anche in possesso della specializzazione sul sostegno di II grado, ma è privo di abilitazione per una classe di concorso di II grado, può chiedere passaggio di ruolo sul sostegno per il II grado. E viceversa. Resta confermato che, terminato il quinquennio, per poter poi chiedere trasferimento da posto di sostegno alla classe di concorso è comunque obbligatorio essere abilitati per la classe di concorso richiesta. – Ai fini del quinquennio su posto di sostegno si contano anche: – l’anno scolastico in cui il docente, per espressa previsione di legge, ha svolto il periodo di formazione e prova con contratto a tempo determinato su posto di sostegno; – l’anno di servizio a tempo determinato ai sensi dell’art. 47 del CCNL 2019/21 solo se prestato su posto di sostegno.
Ciò, quindi, implica un diverso punteggio del servizio pre-ruolo per ciascun anno del triennio di vigenza del C.C.N.I. Attenzione: tale calcolo viene così effettuato solo ed esclusivamente se il servizio pre-ruolo è stato svolto nell’attuale ruolo di titolarità del docente. Es.: docente titolare nella scuola primaria (posto comune e/o sostegno) con servizio di pre-ruolo svolto nella scuola primaria (posto comune e/o sostegno). Se, invece, il servizio pre-ruolo non è stato svolto nello stesso ruolo di attuale titolarità, il punteggio varierà a seconda dell’ordine di scuola in cui è attualmente titolare il docente: • 3 pp. per ogni anno per il docente titolare nella scuola primaria che ha svolto il servizio pre-ruolo nella scuola dell’infanzia e viceversa; • 3 pp. per ogni anno per il docente titolare nella scuola di I grado che ha svolto il servizio pre-ruolo nella scuola di II grado e viceversa; • 3 pp. per i primi 4 anni e 2 pp. per gli anni successivi per il docente titolare nella scuola infanzia/primaria che ha svolto il servizio pre-ruolo nella scuola di I/II grado e viceversa.
Punteggio di continuità Viene elevato il punteggio di continuità rispetto al precedente CCNI. Per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di precedente incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica: pp. 12
Per ogni ulteriore anno di servizio: – entro il quinquennio: 5 punti; – oltre il quinquennio: 6 punti.
Punteggio per tutor e orientatore e per continuità nelle sedi disagiate Sono attribuiti 3 pp., esclusivamente nei trasferimenti, al docente che ha effettuato per almeno un triennio scolastico continuativo nella medesima istituzione scolastica il ruolo di tutor orientatore e a chi ha svolto, a decorrere dall’a.s. 2023/24, senza soluzione di continuità per tre anni scolastici, servizio nelle istituzioni scolastiche di attuale titolarità situate in aree a forte rischio di abbandono. In entrambi il punteggio si calcola alla fine del triennio escluso l’anno di presentazione della domanda di mobilità.
Esigenze di famiglia Per ogni figlio inferiore a 6 anni, 6 punti (anziché 4). Per ogni figlio da 7 a 18 anni, 4 punti (anziché 3). Il ricongiungimento può essere chiesto anche al convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76.
Restituzione al ruolo di provenienza Il personale docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo può, a domanda, esclusivamente nel primo anno di servizio coincidente con il previsto periodo di formazione e prova, essere restituito al ruolo di provenienza nell’ambito della provincia di precedente titolarità con effetto dall’anno scolastico successivo. La richiesta va presentata al Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico regionale entro i termini stabiliti dall’O.M. sulla mobilità. In caso di mancanza di posti vacanti e disponibili il docente non è restituito al ruolo di provenienza.
Mobilità 2025-28 – PERSONALE ATA
Numero sedi esprimibili nella mobilità Il personale ATA può esprimere in un’unica istanza fino a quindici preferenze indicando le scuole, ovvero un codice sintetico sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici una o più province. È compreso quello in attesa di ottenere una sede definitiva.
Mobilità professionale Il personale proveniente da altri comparti transitato nei ruoli ATA a decorrere dall’ a.s. 2017-2018 può partecipare sia alla mobilità territoriale che professionale a partire dall’anno scolastico successivo, sulla base del punteggio spettante secondo le relative tabelle. Per quanta riguarda il servizio ed il punteggio della continuità, si valuta solo quello prestato in qualità di ATA. Anche per l’individuazione dei perdenti posto si applicano le regole previste dal presente C.C.N.I. sulla mobilità.
Sedi disponibili per la mobilità Le operazioni di mobilità del personale ATA relative alla terza fase si effettuano sul 50% delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale provinciale e residuate dopo tale mobilità, fatti salvi gli accantonamenti e la sistemazione del soprannumero provinciale
Vincoli per i Funzionari dell’elevata qualificazione Non possono presentare domanda di mobilità – se non in possesso delle deroghe previste dal CCNI – i dipendenti inquadrati nell’area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione per un triennio della assegnazione della sede definitiva di titolarità di prima destinazione.
Deroghe Sono le stesse che si applicano al personale docente
Precedenze – l’assistenza al genitore vale anche per altra provincia; – l’assistenza ai fratelli/sorelle è possibile anche se non si è conviventi, purché i genitori abbiano patologie invalidanti o siano almeno sessantacinquenni.
Altra mobilità e incarichi DSGA e Funzionari Gli artt. 48bis, ter e quater prevedono i criteri e le modalità: – della mobilità dei dipendenti che sulla base del previgente ordinamento professionale erano in quadrati nell’area dei DSGA; – della mobilità del personale inquadrato nell’area dei funzionari; – del conferimento incarichi di DSGA.
È quanto deciso nella sentenza emessa oggi dal Tribunale di Roma con la quale vengono disapplicati gli articoli 5 e 6 del Contratto Nazionale nella parte in cui non consentono alle organizzazioni sindacali non firmatarie di partecipare alle riunioni di informazione e confronto.
Esprime grande soddisfazione il Segretario Generale della UIL Scuola RUA, Giuseppe D’Aprile: «Questo arresto giurisprudenziale ristabilisce un diritto costituzionalmente garantito, conferma la correttezza e coerenza delle nostre azioni e riafferma un principio fondamentale di democrazia sindacale», ha dichiarato Giuseppe D’Aprile. «In questi mesi, siamo stati inspiegabilmente osteggiati nell’esercizio delle libertà sindacali nelle diverse sedi istituzionali affinché ci venissero negate le prerogative sindacali. La nostra esclusione dalle riunioni di confronto e informativa era illegittima, come confermato dalla sentenza, la quale apre la strada all’affermazione delle libertà sindacali e dovrà rappresentare una pietra miliare per le prossime trattative del rinnovo contrattuale».
«Continueremo a difendere i diritti delle persone con determinazione e trasparenza, consapevoli che questa vittoria è solo una tappa di un impegno coerente e costante della nostra organizzazione sindacale al fine di garantire giustizia e pari opportunità per tutti», ha concluso D’Aprile.
La sentenza ha stabilito la “disapplicazione degli articoli 5 e 6 del CCNL comparto istruzione e ricerca 2019/21 nella parte in cui le forme di partecipazione sindacale dell’informazione e del confronto sono riservate ai soggetti sindacali titolari della contrattazione collettiva, dichiara il diritto della Federazione (UIL Scuola Rua) ricorrente alla titolarità delle prerogative sindacali relative alla informazione ed al confronto”.
Enorme soddisfazione da parte degli avvocati Domenico Naso e Luigi Molvetti per la valenza innovativa della sentenza che ristabilisce i diritti costituzionalmente garantiti.
Il Tribunale di La Spezia sul “riconoscimento dell’anno 2013” accoglie il ricorso promosso dal nostro ufficio legale nazionale nella persona dell’avvocato Naso.
Il Giudice condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, a collocare la ricorrente nella spettante fascia stipendiale tenendo conto anche dell’anzianità di servizio maturata nell’anno 2013 e a pagare alla medesima le differenze retributive che ne conseguono, nei limiti della prescrizione quinquennale come meglio specificato in motivazione e oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dalla maturazione.
Una nostra rivendicazione mantenuta negli anni, senza timori, condizionamenti e senza paura di osare. Anche in virtù di tale sentenza, continueremo a rivendicare risorse aggiuntive nel CCNL per recuperare le perdite stipendiali di questi anni.
Il bonus è riservato alle dipendenti assunte a tempo indeterminato, sia nel privato sia nel pubblico, fatta eccezione per il lavoro domestico. Rientrano anche i part – time, i contratti di somministrazione e quelli di apprendistato. Sono escluse invece le lavoratrici autonome e quelle a tempo determinato.
A partire dall’anno 2024 fino al anno 2026 hanno diritto al bonus le mamme con 3 o più figli, di cui almeno uno minorenne. Solo per l’anno 2024 il beneficio è concesso a chi ha 2 o più figli di cui almeno uno sotto i 10 anni.
Per ottenere lo sgravio è sufficiente comunicare al datore di lavoro il numero dei figli e il loro codice fiscale, l’importo consiste nell’esonero completo dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice con un importo massimo di 250 euro lordi mensili, pari a 3 mila euro all’anno.
A seguito delle novità introdotte dall’approvazione del nuovo Contratto Collettivo nazionale, la nuova Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione digitale è diventata obbligatoria per tutti coloro che vogliono diventare Ata. L’obbligatorietà del conseguimento del titolo riguarda sia coloro che sono già inseriti in graduatoria che coloro che in graduatoria non sono ancora presenti.
Il presente corso, così come richiesto dal Ministero, mira a fornire la preparazione di base sulle seguenti aree tematiche: utilizzo del web nell’era digitale, le nuove tecnologie digitali, la sicurezza informatica, elaborazione testi ed innovazione digitale inclusiva.
Dal 7 GENNAIO sarà possibile iscriversi al corso di preparazione al concorso “PNRR2”, organizzato da Uil Scuola Rua e IRASE Nazionale. In questa pagina gli aspiranti docenti potranno trovare tutte le informazioni sulla nostra proposta formativa riassunta nei documento allegati.
La manovra prevede, infatti, una riduzione di 5.660 cattedre per il personale docente per il 2025/26, una scelta inaccettabile e in netto contrasto con le esigenze del sistema scolastico. Il calo delle nascite dovrebbe essere un’opportunità e non una penalizzazione. Ridurre il numero degli alunni per classe per una didattica di qualità dovrebbe rappresentare una delle priorità per il Governo. È una delle raccomandazioni dell’Europa.
Sul fronte delle retribuzioni, le misure restano inadeguate. È necessario un intervento sostanziale per il rinnovo contrattuale 2022/24, al fine di recuperare il potere d’acquisto eroso dall’inflazione. Accantonare i fondi per il rinnovo del prossimo triennio contrattuale non risolve il problema di migliaia di persone, che oggi subiscono il divario tra l’aumento del costo della vita, anche dei beni primari, e gli stipendi insufficienti.
La Federazione Uil Scuola Rua aveva proposto anche la detassazione degli aumenti contrattuali, oltre a estrapolare la scuola dai vincoli di bilancio istituendo dei capitoli di spesa in cui far confluire le risorse destinate agli aumenti retributivi. Nulla di tutto ciò è avvenuto.
Gli stipendi del personale, tra i più bassi in Europa, devono essere adeguati a restituire dignità economica e sociale a chi ogni giorno fa funzionare le scuole.
Minime risposte sul tema precariato – 2000 assunzioni sul sostegno – che non risolvono quella che è la vera piaga della scuola statale: i precari a scuola sono circa 250.000.
Servono investimenti per trasformare tutti i posti dall’organico di fatto in organico di diritto per poi stabilizzare anche coloro che, con dedizione e professionalità, sostengono il sistema scuola.
La scuola italiana ha bisogno di interventi concreti e non di palliativi. Stabilità, retribuzioni, e qualità del lavoro. Bisogna ripartire da qui.
Grazie di cuore per aver creduto in noi. La vostra fiducia e il vostro sostegno ci ispirano a rinnovare costantemente il nostro impegno.In questo periodo di festa, vi auguriamo di trascorrere momenti di gioia e serenità con le vostre famiglie e i vostri amici. Che queste festività siano piene di amore, felicità e tanta magia. Buone Feste e un Felice Anno Nuovo a tutti!
Una delle rivendicazioni principali poste alla base dello sciopero e delle mobilitazioni di questi mesi.
pprendiamo dagli organi di stampa che il ministro Valditara ha annunciato di aver individuato una possibile soluzione per il taglio degli organici del personale ATA. La UIL Scuola accoglie con attenzione questa notizia. Si tratta di una delle principali rivendicazioni poste alla base delle mobilitazioni sindacali messe in campo nelle ultime settimane, afferma il Segretario generale Giuseppe D’Aprile.
Lo sciopero generale del 29 novembre e le manifestazioni organizzate su tutto il territorio nazionale – sottolinea il Segretario – hanno contribuito a mantenere alta l’attenzione su una questione fondamentale per il funzionamento delle scuole.
Ricordiamo, però, che il problema non è ancora risolto – rimarca D’Aprile – e la ‘questione tagli’ resta comunque aperta. Nella bozza della Legge di Bilancio 2025 è prevista inoltre una riduzione di 5.660 cattedre per il personale docente, una scelta che consideriamo inaccettabile e in netto contrasto con le esigenze reali del sistema scolastico.
Il calo delle nascite deve servire non per ridurre l’organico ma per diminuire il numero degli alunni per classe. Si tratta di una scelta necessaria – se davvero si vuole sostenere il nostro sistema di istruzione – che avrebbe ricadute sicuramente positive sulla qualità della didattica, conclude D’Aprile.